Campionatura nell’offerta tecnica: il TAR conferma l’esclusione per ritardo

La campionatura è parte integrante dell’offerta e non può essere sanata con il soccorso istruttorio, in ossequio al principio di immodificabilità

di Redazione tecnica - 04/07/2025

Valore sostanziale della campionatura 

La stazione appaltante aveva previsto espressamente, nel Disciplinare di gara, l’obbligo per ciascun concorrente di presentare, a pena di esclusione, la campionatura entro il termine di presentazione delle offerte.

Il TAR ha sottolineato che la clausola era formulata in modo chiaro, inequivoco e vincolante, indicando sia la natura obbligatoria dell’adempimento sia le conseguenze escludenti in caso di inosservanza. In questo senso, la clausola rispetta il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, in quanto direttamente connessa a un requisito essenziale di partecipazione.

Il ricorrente sosteneva che i campioni avessero funzione meramente dimostrativa della capacità tecnica dell’offerente e quindi la loro presentazione potesse essere sanata con il soccorso istruttorio.

Il giudice ha smentito questa tesi, precisando che la lex specialis attribuiva alla campionatura una funzione costitutiva dell’offerta tecnica, in quanto base per l’attribuzione di un punteggio tecnico fino a 25 punti sulla “qualità dei materiali”.

Tale previsione, come osservato dal Collegio, incarna il principio secondo cui le stazioni appaltanti possono stabilire, in relazione alla natura dell’appalto, che elementi materiali siano parte integrante dell’offerta tecnica. Il riferimento normativo è l’art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di individuare criteri premiali basati su elementi sostanziali e verificabili, anche attraverso campioni.

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