I principi espressi dalla sentenza
Ed è proprio sulla base di questi presupposti che il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato l’aggiudicazione, ritenendo indeterminata l’offerta del RTI aggiudicatario perché fondata sui costi del CCNL Metalmeccanico pur impegnandosi ad applicare il CCNL Edile.
A rilevare, è la mancata dichiarazione di equivalenza, necessaria per giustificare la divergenza fra i due contratti.
In questo modo è stato violato il principio di chiarezza e trasparenza dell’offerta, impedendo alla stazione appaltante di verificare la coerenza dei costi della manodopera con i minimi retributivi previsti per l’appalto.
Da questo punto di vista l’amministrazione ha agito in spregio alle regole imposte dal Codice, omettendo le verifiche obbligatorie, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione.