Costi manodopera ed equivalenza CCNL: nuovo intervento del Consiglio di Stato

La discordanza tra CCNL dichiarato e CCNL utilizzato per calcolare i costi della manodopera rende l’offerta non verificabile e giustifica l’esclusione dell'operatore dalla procedura

di Redazione tecnica - 05/12/2025

Quadro normativo di riferimento

La sentenza richiama in modo sistematico tre dispositivi centrali del d.lgs. 36/2023 in ambito di indicazione del CCNL, calcolo dei costi della manodopera e verifica della congruità.

Secondo quanto previsto dall’art. 11, commi 3 e 4, l’operatore può indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante solo se garantisce tutele equivalenti. In questo caso è necessaria una dichiarazione di equivalenza, che la stazione appaltante deve verificare.

Altro punto fondamentale è il comma 13 dellart. 41 il quale dispone che i costi della manodopera devono essere verificati rispetto alle tabelle ministeriali di riferimento.

Infine, l’art. 110 disciplina la verifica di congruità, che si attiva anche per accertare il rispetto dei minimi salariali quando venga dichiarato un CCNL non corrispondente a quello indicato dalla lex specialis.

La lex specialis del caso in esame riproduceva fedelmente questa impostazione, pretendendo la dichiarazione di equivalenza in caso di CCNL diverso e richiedendo che l’offerta fosse coerente con il contratto applicabile all’esecuzione.

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