Costi manodopera ed equivalenza CCNL: nuovo intervento del Consiglio di Stato

La discordanza tra CCNL dichiarato e CCNL utilizzato per calcolare i costi della manodopera rende l’offerta non verificabile e giustifica l’esclusione dell'operatore dalla procedura

di Redazione tecnica - 05/12/2025

Analisi tecnica

Approfondendo il ragionamento del Consiglio di Stato quelli che si evidenziano sono due aspetti complementari, ovvero l’essenzialità del CCNL quale componente dell’offerta e la necessaria dichiarazione di equivalenza in caso di CCNL differente.

La Sezione V nella pronuncia ribadisce che il CCNL applicato è un elemento essenziale dell’offerta, poiché incide direttamente sull’individuazione dei costi della manodopera e sulla loro sostenibilità. Proprio per questo, in continuità con precedenti orientamenti, ha richiamaro il principio secondo cui la mancanza o l’indeterminatezza di un elemento essenziale legittima l’esclusione senza violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.

La divergenza infatti produce una variazione sensibile dei minimi retributivi, alterando la comparabilità delle offerte.

Ed è qui che entra in gioco l’importanza della dichiarazione di equivalenza: la possibilità di indicare un CCNL diverso da quello della stazione appaltante richiede infatti la dichiarazione di equivalenza delle tutele e la relativa verifica amministrativa: cosa che non è avvenuta nel caso in esame, dato che l’OE non ha prodotto alcuna dichiarazione di equivalenza, né la SA ha attivato alcuna verifica ex art. 110.

L’offerta è rimasta, quindi, priva di un elemento necessario a garantire l’effettiva comparabilità. È come se, spiega Palazzo Spada, si sia introdotta un’incertezza strutturale: l’operatore si riserva una doppia possibilità, condizionata all’aggiudicazione.

Secondo la sentenza, ciò genera un’“offerta alternativa”, vietata perché attribuisce al concorrente un vantaggio competitivo non consentito.

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