Abusi edilizi in area vincolata: la compatibilità paesaggistica postuma blocca la demolizione?

La Cassazione chiarisce i limiti dell’accertamento paesaggistico ex post e del ripristino spontaneo ai fini dell’estinzione del reato: cosa può davvero evitare la demolizione?

di Redazione tecnica - 24/06/2025

Compatibilità paesaggistica e sanatoria edilizia: due piani distinti (e non sovrapponibili)

Altro punto chiave della sentenza della Cassazione riguarda il tentativo di estendere l’efficacia sanante del nulla osta paesaggistico a opere per le quali non risulta mai intervenuta una regolarizzazione edilizia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

La vicenda istruttoria aveva fatto emergere l’avvio, da parte degli imputati, di pratiche finalizzate all’accertamento della compatibilità paesaggistica per una tettoia e un manufatto realizzati in area vincolata. A fronte delle richieste presentate ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali, il Comune aveva rilasciato atti attestanti il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

Tuttavia nessuna sanatoria edilizia è mai stata rilasciata. E, in presenza di opere senza titolo, l’unico percorso ammissibile per il ripristino della legittimità edilizia e urbanistica resta quello previsto dall’art. 36 (e adesso anche dall’art. 36-bis) del Testo Unico Edilizia: doppia conformità e permesso di costruire in sanatoria. La sola compatibilità paesaggistica non è sufficiente.

In area vincolata, l’autorizzazione paesaggistica non è solo un titolo autonomo, ma una condizione legittimante del titolo edilizio stesso. La Cassazione ricorda, inoltre, che se l’autorizzazione paesaggistica non viene rilasciata prima dell’intervento, il permesso edilizio (anche se successivo) è giuridicamente inefficace.

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