Abusi edilizi in area vincolata: la compatibilità paesaggistica postuma blocca la demolizione?
La Cassazione chiarisce i limiti dell’accertamento paesaggistico ex post e del ripristino spontaneo ai fini dell’estinzione del reato: cosa può davvero evitare la demolizione?
di
Redazione tecnica -
24/06/2025
Analisi tecnica
L’interesse della pronuncia non è solo giuridico ma soprattutto operativo, perché chiarisce alcuni aspetti fondamentali per chi si occupa di edilizia in aree vincolate:
- l’accertamento ex art. 167 può avvenire solo per interventi marginali, privi di creazione di superfici utili o nuovi volumi (fatta esclusione per la sanatoria degli abusi parziali ai sensi dell’art. 36-bis del TUE che consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica in area vincolata anche in presenza di nuove superfici e nuovi volumi);
- l’autorizzazione paesaggistica postuma può avere rilievo amministrativo, ma non incide sull’ordine di demolizione se l’intervento rimane privo di conformità edilizia e urbanistica;
- la compatibilità paesaggistica, non essendo un titolo abilitativo, non produce effetti sulla legittimità dell’intervento ai fini del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001);
- il ripristino volontario ha effetti sul reato paesaggistico solo se tempestivo e spontaneo.
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Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2025, n. 20071IL NOTIZIOMETRO