Principi espressi dalla sentenza
Il nuovo intervento del Consiglio di Stato ha ribadito un principio che, come anticipato, attraversa ormai da anni la giurisprudenza in materia di condoni edilizi. Non basta affermare di aver realizzato l’opera entro i termini, ma è necessario dimostrarlo con elementi concreti, certi e documentati.
L’onere della prova, quindi, non è condiviso tra amministrazione e privato, ma grava interamente su quest’ultimo, in virtù del cosiddetto principio di vicinanza della prova.
Secondo i giudici, infatti, è il proprietario o l’autore dell’abuso a trovarsi nella condizione migliore per fornire atti, certificazioni, fotografie o relazioni tecniche che possano attestare la data di realizzazione delle opere. L’amministrazione può limitarsi a prendere atto di quanto presentato e, se la documentazione è assente o inidonea, non ha l’obbligo di supplire alle carenze dell’istante.
È vero, però, che qualora il privato riesca a fornire elementi dotati di un elevato grado di plausibilità, si determina un effetto di ribaltamento dell’onere della prova: in questo caso è l’amministrazione a dover dimostrare il contrario.