Conclusioni operative
La decisione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello del
privato, confermando la legittimità del diniego comunale. Ciò
significa che, in assenza di documenti in grado di attestare con
ragionevole certezza la realizzazione dell’opera prima del 31 marzo
2003, il condono non può essere concesso.
Dal punto di vista operativo, la sentenza offre alcuni spunti
utili:
- per i tecnici incaricati, è indispensabile accompagnare ogni istanza di condono con una documentazione solida e articolata, capace di resistere al vaglio dell’amministrazione e dei giudici;
- per i Comuni, l’istruttoria deve essere lineare: se mancano elementi probatori sufficienti, il diniego è legittimo e non richiede approfondimenti istruttori ulteriori;
- per i privati, occorre comprendere che il condono non è un diritto acquisito, ma una possibilità subordinata alla prova della data di realizzazione.
In definitiva, sebbene sia diffusa la tesi suggestiva (ma tecnicamente errata) secondo la quale il condono edilizio avrebbe sanato indiscriminatamente qualsiasi opera priva di titolo, la realtà è ben diversa: si è trattato di un istituto eccezionale, con condizioni rigorose e circoscritte, che ha assolto alla funzione di regolarizzare solo quelle situazioni che la normativa ordinaria non era in grado di affrontare, neppure con interventi successivi come il cosiddetto “Salva Casa”.