I principi espressi dalla sentenza
Con la sentenza n. 5620/2025 il Consiglio di Stato ha ribadito tre principi fondamentali per la corretta applicazione del giudicato amministrativo e per i limiti alla sanatoria urbanistica e paesaggistica:
- una sentenza definitiva non può essere elusa attraverso una variante urbanistica sopravvenuta;
- la cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” non è applicabile in presenza di vizi sostanziali;
- l’art. 38 del Testo Unico Edilizia consente la fiscalizzazione dell’abuso solo in casi eccezionali e non quando manchi la doppia conformità.
Vediamoli nel dettaglio.
1. Giudicato e riedizione del potere amministrativo
Il Consiglio di Stato ha chiarito che una sentenza passata in giudicato ha un effetto vincolante che impedisce all’amministrazione di riproporre lo stesso intervento, seppure attraverso un nuovo procedimento formalmente distinto. Nel caso di specie, la quarta variante urbanistica e i successivi titoli edilizi e paesaggistici rilasciati nel 2020 sono stati considerati strumenti elusivi, in quanto finalizzati a “rieditare” un potere già esercitato e giudicato illegittimo con la sentenza n. 2023/2019.
2. Sanatoria giurisprudenziale inapplicabile
Il Collegio ha escluso ogni possibilità di regolarizzare l’intervento sulla base della sopravvenuta normativa urbanistica, chiarendo che la “sanatoria giurisprudenziale” presuppone vizi meramente formali. Nel caso in esame, i vizi riscontrati erano di natura sostanziale: riguardavano la non conformità alle previsioni urbanistiche, la mancanza degli standard, l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica. In tal senso, viene confermato quanto già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 17/2020.
3. Art. 38 TUE: quando la fiscalizzazione è preclusa
È stata infine esclusa l’applicabilità dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, che consente la conservazione dell’opera attraverso il rilascio di un nuovo titolo edilizio a seguito di annullamento giurisdizionale per vizi formali. Secondo il Consiglio, questa ipotesi non può operare quando – come nel caso di specie – il vizio è sostanziale e riguarda direttamente la legittimità urbanistica e paesaggistica dell’intervento. Inoltre, mancano i presupposti per una sanatoria paesaggistica postuma ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, poiché le opere realizzate hanno comportato aumenti di superficie e volume, risultando dunque non sanabili neanche sotto il profilo ambientale.