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Sanatoria giurisprudenziale e variante urbanistica: il Consiglio di Stato impone la demolizione

La sentenza n. 5620/2025 esclude la possibilità di sanatoria o fiscalizzazione per un intervento annullato, anche dopo una nuova variante urbanistica

di Redazione tecnica - 28/07/2025

Quadro normativo di riferimento

Il ragionamento giuridico sviluppato dal Consiglio di Stato si fonda su un insieme di disposizioni che delineano con precisione i limiti entro cui può essere valutata la regolarizzazione di un intervento edilizio eseguito in assenza dei necessari requisiti.

In primo luogo, l’art. 36 del Testo Unico Edilizia stabilisce che l’accertamento di conformità può essere rilasciato solo in presenza della cosiddetta “doppia conformità”: l’opera deve risultare conforme sia alla disciplina urbanistica e paesaggistica vigente al momento della realizzazione, sia a quella attuale. In mancanza di questa duplice verifica positiva, la sanatoria non è ammissibile.

L’art. 38 del medesimo Testo Unico consente, in ipotesi limitate, la possibilità di mantenere un intervento edilizio eseguito in forza di un titolo successivamente annullato. Ma tale possibilità è strettamente subordinata al fatto che l’annullamento sia intervenuto per meri vizi formali, e non sostanziali, e che sia comunque accertata la conformità dell’opera alla normativa vigente.

Sul versante paesaggistico, l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 prevede che la sanatoria postuma sia ammessa solo per interventi di modesta entità, che non comportino aumento di superficie o di volume e che ricadano in categorie di opere compatibili con la tutela paesaggistica. Nei casi di nuove costruzioni o interventi di trasformazione edilizia rilevante, la regolarizzazione postuma è esclusa.

Infine, la giurisprudenza ha già chiarito in modo inequivoco, con le sentenze n. 2023/2019 e n. 2613/2024, che i titoli edilizi rilasciati nel tentativo di superare i precedenti annullamenti risultano viziati da difetti sostanziali, non sanabili né sotto il profilo urbanistico né sotto quello paesaggistico. Da ciò deriva l’impossibilità di mantenere le opere realizzate, che risultano prive di legittimazione ab origine.

Questo insieme di disposizioni, letto in combinazione con la giurisprudenza consolidata, conferma che non è possibile aggirare l’effetto conformativo delle sentenze definitive attraverso strumenti urbanistici sopravvenuti o permessi di costruire formalmente nuovi ma sostanzialmente reiterativi.

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