Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione

Soggetti ammessi, interventi agevolabili, spese riconosciute e modalità di accesso al contributo GSE. Le novità del decreto MASE 7 agosto 2025 per imprese e PA.

di Redazione tecnica - 07/10/2025

Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Il Titolo III del Decreto definisce le tipologie di intervento incentivabili per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per i sistemi ad alta efficienza, realizzabili su edifici esistenti o unità immobiliari dotate di impianto di climatizzazione.

Gli interventi ammessi (art. 8) comprendono:

  1. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche o a gas, che utilizzano energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con obbligo di contabilizzazione del calore per impianti superiori a 200 kW;
  2. sostituzione di impianti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, anch’essi con contabilizzazione obbligatoria sopra i 200 kW;
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di generatori a biomassa per serre, fabbricati rurali e processi produttivi, compresi i sistemi ibridi, con contabilizzazione del calore per impianti oltre 200 kW;
  4. installazione di impianti solari termici per acqua calda sanitaria e integrazione al riscaldamento, anche con sistemi di solar cooling, o per reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento; obbligo di contabilizzazione per campi solari superiori a 100 m²;
  5. sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore;
  6. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
  7. sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti di climatizzazione invernale con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Sono ammessi anche interventi destinati, in tutto o in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali e agricoli, nonché al riscaldamento di piscine e centri benessere.

Per gli impianti dotati di contabilizzazione, il soggetto responsabile deve trasmettere annualmente al GSE i dati relativi all’energia termica prodotta e utilizzata. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni degli Allegati I e II e rientrare tra le spese ammissibili di cui all’art. 9 del decreto.

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