Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
Soggetti ammessi, interventi agevolabili, spese riconosciute e modalità di accesso al contributo GSE. Le novità del decreto MASE 7 agosto 2025 per imprese e PA.
Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il Titolo III del Decreto definisce le tipologie di intervento incentivabili per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per i sistemi ad alta efficienza, realizzabili su edifici esistenti o unità immobiliari dotate di impianto di climatizzazione.
Gli interventi ammessi (art. 8) comprendono:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche o a gas, che utilizzano energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con obbligo di contabilizzazione del calore per impianti superiori a 200 kW;
- sostituzione di impianti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, anch’essi con contabilizzazione obbligatoria sopra i 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di generatori a biomassa per serre, fabbricati rurali e processi produttivi, compresi i sistemi ibridi, con contabilizzazione del calore per impianti oltre 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per acqua calda sanitaria e integrazione al riscaldamento, anche con sistemi di solar cooling, o per reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento; obbligo di contabilizzazione per campi solari superiori a 100 m²;
- sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti di climatizzazione invernale con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Sono ammessi anche interventi destinati, in tutto o in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali e agricoli, nonché al riscaldamento di piscine e centri benessere.
Per gli impianti dotati di contabilizzazione, il soggetto responsabile deve trasmettere annualmente al GSE i dati relativi all’energia termica prodotta e utilizzata. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni degli Allegati I e II e rientrare tra le spese ammissibili di cui all’art. 9 del decreto.
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