Demolizione e Salva Casa: quando il giudice può sospendere l’ordine?
La Cassazione torna sul potere del giudice dell’esecuzione in materia di abusi edilizi e chiarisce i limiti operativi dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia: non tutti gli interventi sono sanabili.
Quali sono i presupposti per la sospensione o la revoca dell’ordinanza di demolizione in sede esecutiva? Il nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia può bloccare l’ordine del giudice penale? Cosa accade se l’intervento edilizio è stato realizzato in totale assenza di titolo?
Sospensione/revoca demolizione e Salva Casa: la sentenza della Cassazione
L’ordinamento edilizio italiano, com’è noto, conosce una dicotomia netta tra le violazioni formali e quelle sostanziali, spesso con effetti molto diversi anche in sede esecutiva. La questione della revoca o sospensione di un ordine di demolizione già impartito in via definitiva ha storicamente trovato spazio dinanzi al giudice dell’esecuzione, chiamato a valutare la sopravvenienza di provvedimenti incompatibili con l’adempimento dell’ordine stesso.
L’argomento ha trovato nuovi spunti di riflessione dopo l’upgrade che il legislatore ha fatto al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) con la Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) e, soprattutto, con l’avvento dell’art. 36-bis e della nuova sanatoria semplificata.
Alle domande iniziali ha risposto la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16689 del 6 maggio 2025, offre l’occasione per riflettere sugli effetti del nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia oltre che sulle possibilità di ottenere la sospensione o la revoca di un ordine di demolizione.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2025, n. 16689IL NOTIZIOMETRO