Demolizione e Salva Casa: quando il giudice può sospendere l’ordine?
La Cassazione torna sul potere del giudice dell’esecuzione in materia di abusi edilizi e chiarisce i limiti operativi dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia: non tutti gli interventi sono sanabili.
Sospensione o revoca dell’ordine di demolizione: condizioni e limiti
La giurisprudenza della Cassazione è consolidata nel ritenere che il giudice dell’esecuzione può sospendere o revocare l’ordine di demolizione solo in presenza di:
- provvedimenti amministrativi già adottati incompatibili con l’esecuzione;
- procedimenti amministrativi in corso da cui sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi specifici e concreti, l’emissione di atti di sanatoria.
Non è sufficiente, quindi, invocare genericamente l’esistenza di una norma più favorevole o presentare un’istanza meramente formale. Serve una prospettiva concreta, documentata, e idonea a incidere sull’effettiva eseguibilità dell’ordine demolitorio.
Sull’argomento esiste, ormai, una copiosa giurisprudenza della Cassazione tra cui:
- sentenza del 29 maggio 2023, n. 23311: l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria non determina automaticamente l'estinzione del reato edilizio. È, infatti, compito del Giudice dell'esecuzione verificare la legittimità del permesso di costruire in sanatoria emesso. Verifica che non si deve limitare a riscontrarne il rilascio.
- sentenza
del 30 maggio 2023, n. 23531: per revocare l'ordine di
demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice
dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto
atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei
presupposti per la sua emanazione, con riguardo a:
- disciplina applicabile;
- legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria;
- tempestività della domanda;
- rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera;
- tipo di vincolo esistente;
- sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili.
- sentenza del 22 giugno 2023, n. 46883: per la revoca dell'ordine di demolizione occorre che sussista un'incompatibilità insanabile e non meramente futura o eventuale con i concorrenti provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato la abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale.
- sentenza del 6 febbraio 2024, n. 5174: l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2025, n. 16689IL NOTIZIOMETRO