Demolizione e Salva Casa: quando il giudice può sospendere l’ordine?
La Cassazione torna sul potere del giudice dell’esecuzione in materia di abusi edilizi e chiarisce i limiti operativi dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia: non tutti gli interventi sono sanabili.
Conclusioni
Chi si trova a fare i conti con un ordine di demolizione già disposto in via definitiva, magari confidando nella nuova sanatoria semplificata del Salva Casa, deve essere consapevole di una cosa: non basta presentare una semplice istanza per bloccare l’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione ha un margine d’azione ben definito e ristretto: può sospendere o revocare l’ordine solo se esistono atti amministrativi già adottati o se è in corso un procedimento concreto e ben documentato che lasci prevedere, in tempi brevi, il rilascio di un titolo incompatibile con la demolizione. Le generiche dichiarazioni d’intento o le richieste prive di fondamento tecnico e giuridico non sono sufficienti.
In questo scenario, l’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia non rappresenta una scorciatoia per tutti. La nuova norma si applica infatti solo a irregolarità formali o limitate, come le parziali difformità da permessi o SCIA o le variazioni essenziali. Restano invece escluse tutte le ipotesi di totale assenza di titolo, come quella affrontata dalla Cassazione nella sentenza in esame.
Il messaggio che ne deriva è chiaro: l’ordine di demolizione non può essere aggirato con strumenti impropri o generici. Il Salva Casa, per quanto estenda alcune possibilità di regolarizzazione, non è una sanatoria “universale” e non neutralizza automaticamente le sanzioni previste per gli abusi edilizi.
Per tentare di bloccare l’esecuzione, è quindi fondamentale:
- analizzare con precisione la natura dell’abuso (è totale, parziale o una variazione essenziale?);
- verificare se rientra effettivamente nei casi previsti dal nuovo art. 36-bis;
- attivarsi tempestivamente con istanze motivate, corredate da una documentazione tecnica chiara e completa.
Solo un approccio tecnico e tempestivo può davvero incidere sul destino dell’opera. In assenza di elementi oggettivi e documentati, l’ordine di demolizione – come ricorda la Cassazione – non può che essere eseguito.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2025, n. 16689IL NOTIZIOMETRO