Fiscalizzazione dell’abuso edilizio: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti applicativi dell’art. 34 TUE
Quando l’abuso edilizio non può essere fiscalizzato: totale difformità, distanza minima inderogabile e nuovi principi applicativi ribaditi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4950/2025
di
Gianluca Oreto -
09/06/2025
Considerazioni operative
La sentenza conferma alcuni principi di grande rilievo pratico per tutti i tecnici chiamati a gestire situazioni di abuso edilizio:
- la fiscalizzazione è un’eccezione limitata ai soli casi di parziale difformità che non può essere invocata in presenza di trasformazioni radicali, variazioni essenziali o assenza sostanziale di titolo;
- il dato quantitativo (volume realizzato) non è sufficiente di per sé a escludere l’inquadramento come abuso totale: è la complessiva trasformazione dell’organismo edilizio a rilevare;
- le distanze di cui al D.M. n. 1444/1968 sono inderogabili: nessun accordo tra privati o successiva modifica normativa può legittimare la violazione di tali parametri;
- l’inerzia del privato (nel non impugnare l’ordinanza di demolizione) consolida l’efficacia del provvedimento repressivo e impedisce successive invocazioni dell’art. 34;
- non può invocarsi il principio di legittimo affidamento per il mantenimento di abusi mai legittimati.
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Sentenza Consiglio di Stato 6 giugno 2025, n. 4950IL NOTIZIOMETRO