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Impianti agrivoltaici e termini procedimento VIA: interviene il Consiglio di Stato

Nessuna deroga o giustificazione per le amministrazioni: i termini VIA restano perentori anche per i progetti PNIEC di minore potenza

di Redazione tecnica - 15/09/2025

Il quadro normativo

Il punto di riferimento resta l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, che recita: “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”. La norma, rafforzata dall’art. 3-bis, comma 3, stabilisce che le disposizioni del Codice dell’ambiente possono essere derogate solo da leggi espresse, escludendo l’abrogazione tacita per incompatibilità.

Con il d.l. n. 153/2024, convertito in l. n. 191/2024, è stato poi introdotto l’art. 8, comma 1-ter, che ha chiarito come “la disciplina sui criteri di priorità non pregiudica il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”.

Secondo il Consiglio di Stato, questa precisazione ha carattere interpretativo e non innovativo: conferma che i termini restano perentori per tutti i progetti, PNIEC inclusi.

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