La sentenza del Consiglio di Stato
Palazzo Spada ha ribaltato l’impostazione del TAR, chiarendo che non esiste alcuna sospensione dei termini per i progetti di minore potenza. La Sezione ha osservato che “l’omesso riferimento da parte del novellato art. 8, comma 1-ter, cod. ambiente anche ai progetti attuativi del PNIEC non vale a rendere implicitamente ordinatorio un termine espressamente definito dalla legge come perentorio”.
Il Collegio ha sottolineato che il criterio della maggiore potenza, così come formulato ratione temporis, era un “concetto giuridico indeterminato, inidoneo a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento”. Una diversa interpretazione, che consentisse procedimenti privi di tempi certi per alcuni progetti, avrebbe sollevato “seri dubbi di compatibilità sia con il principio europeo di buona amministrazione (art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) sia con il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.)”.
Nemmeno le difficoltà organizzative degli uffici possono giustificare l’inerzia, tanto più che il PNRR ha dato risorse e disposizioni per implementare l'organizzazione delle strutture coinvolte nella realizzazione degli investimenti: “si tratta di una argomentazione inconferente, in quanto relativa all’organizzazione interna dell’amministrazione e, pertanto, del tutto irrilevante ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento”.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del ritardo e ha ordinato all’amministrazione di concludere entro trenta giorni il procedimento, adottando un provvedimento espresso.