Il principio giuridico di partenza: l’art. 1125 c.c.
L’articolo 1125 del Codice civile stabilisce che le spese per la
manutenzione e la ricostruzione di solai, soffitti e volte sono
sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno
all’altro sovrastanti, restando:
a carico del proprietario del piano superiore la copertura del
pavimento,
a carico di quello del piano inferiore l’intonaco, la tinta e
la decorazione del soffitto.
La norma si fonda su un’idea di utilità diretta del solaio,
intesa come beneficio per i due appartamenti interessati, e viene
tradizionalmente intesa come ripartizione paritaria tra i due
proprietari.
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