Interventi strutturali nei solai condominiali: spese e decisioni ricadono su tutti
Il solaio contribuisce alla stabilità dell’edificio: per questo, anche se è all’interno di una stessa unità, è considerato parte comune.
Il principio giuridico di partenza: l’art. 1125 c.c.
L’articolo 1125 del Codice civile stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione di solai, soffitti e volte sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando:
- a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento,
- a carico di quello del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
La norma si fonda su un’idea di utilità diretta del solaio, intesa come beneficio per i due appartamenti interessati, e viene tradizionalmente intesa come ripartizione paritaria tra i due proprietari.
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