Differenze tra finiture e struttura: quando l’art. 1125 si applica e quando no
L’art. 1125 c.c. continua a trovare piena applicazione in tutti i casi in cui gli interventi si limitano alle finiture, ovvero al rifacimento:
- del pavimento del piano superiore,
- dell’intonaco o della decorazione del soffitto del piano inferiore.
In tali circostanze, il solaio è trattato come elemento condiviso solo tra due unità immobiliari, con spesa a carico esclusivo dei proprietari interessati.
Diversa è la situazione quando l’intervento riguarda la struttura portante del solaio, ossia la demolizione e successiva ricostruzione di travi, travetti o altri elementi statici. In questo caso, non si è più di fronte a un'opera che produce utilità individuale, bensì a un intervento che incide sulla stabilità dell’intero edificio, e come tale interessa la collettività condominiale.