Il giudizio di primo grado
Il ricorrente aveva impostato la propria difesa su un argomento ben noto: tutto ciò che oggi viene contestato era già desumibile dagli atti allegati alla pratica edilizia. Nessun occultamento, nessuna falsità realmente ingannevole, ma – al più – una istruttoria carente o frettolosa. Da qui la conclusione: l’amministrazione non potrebbe oggi rimediare ai propri errori, scaricandone le conseguenze sul privato.
Il TAR Campania non ignora questo orientamento, richiamato anche da precedenti di segno opposto, ma sceglie consapevolmente di collocarsi su una linea più rigorosa. Il Collegio aderisce a una lettura più rigorosa dell’art. 21-nonies, secondo cui l’affidamento non è tutelabile quando sia viziato da dolo o colpa grave, e la mancata scoperta della falsità in sede istruttoria non rende di per sé illegittimo l’annullamento.
Il passaggio più interessante riguarda il modo in cui viene declinato il concetto di “riconoscibilità” della falsa rappresentazione. Il TAR chiarisce che non si tratta di un giudizio psicologico sul singolo funzionario, né di stabilire cosa una persona fisica avrebbe potuto cogliere con maggiore attenzione.
La riconoscibilità va invece riferita all’apparato amministrativo nel suo complesso, inteso come organizzazione. Ed è qui che assume rilievo un elemento fattuale decisivo: il responsabile dell’ufficio che aveva rilasciato il titolo, una volta collocato in quiescenza, aveva assunto nel giro di pochissimo tempo l’incarico di collaudatore delle stesse opere autorizzate.
Una circostanza che, pur nel rispetto della presunzione di non colpevolezza sul piano penale, è sufficiente – secondo il TAR – a spezzare il rapporto di immedesimazione organica. In una situazione del genere, l’errore non è più imputabile all’amministrazione per negligenza o cattiva istruttoria, ma si colloca su un piano diverso, che rende non riconoscibile la falsa rappresentazione per l’apparato nel suo insieme.