Polizze catastrofali: il Dossier ANCE con le novità sulla legge di conversione

Scadenze, soggetti interessati, premi assicurativi: il documento analizza tutti gli aspetti operativi sull'obbligo di stipula per le imprese delle polizze per eventi catastrofali

di Redazione tecnica - 13/06/2025

Le modifiche normative

Successivamente, il Decreto-legge del 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025 n. 78, ha ridefinito le scadenze per l'adempimento dell'obbligo assicurativo introducendo poi alcune specifiche modifiche normative volte a chiarire alcuni aspetti operativi.

Il termine fissato per tutte le imprese era inizialmente il 31 dicembre 2024, prorogato poi al 31 marzo 2025 dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024. Il decreto legge n. 39/2025 ha invece differenziato le scadenze in base alle dimensioni dell'impresa:

  • 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;
  • 31 marzo 2025 per le grandi imprese.

Queste le principali modifiche:

  • proroga dei termini per la stipula dei contratti assicurativi disposta al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire, soprattutto alle medie e piccole imprese, (circa il 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro) un esame ponderato e comparativo delle offerte;
  • monitoraggio dei premi assicurativi: è stato previsto che Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, monitorerà le offerte assicurative per prevenire speculazioni sui premi, anche su segnalazione delle imprese;
  • immobili con difformità edilizie: sono assicurabili esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale ad un periodo in cui tale titolo non era obbligatorio. Ammissibili alla copertura anche gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono;
  • indennizzo per beni di terzi: se un'impresa assicura beni di terzi utilizzati per la propria attività (e non già assicurati), l'indennizzo spettante in caso di danno sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene. L'indennizzo dovrà, tuttavia, essere utilizzato per il ripristino dei beni o della loro funzionalità.
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