Polizze catastrofali: il Dossier ANCE con le novità sulla legge di conversione

Scadenze, soggetti interessati, premi assicurativi: il documento analizza tutti gli aspetti operativi sull'obbligo di stipula per le imprese delle polizze per eventi catastrofali

di Redazione tecnica - 13/06/2025

Quali beni sono assicurabili

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, agli immobili di cui all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Beni di terzi assicurati dall'impresa

Secondo l’interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy e dall’ANIA alla luce di quanto previsto dall’art. 1 bis comma 2 del decreto-legge 189/2024 in caso di beni, sia fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 3-sexies del decreto-legge n. 39 del 2025, se un'impresa assicura beni (come terreni, fabbricati, impianti o macchinari) che non le appartengono ma che sono impiegati nella sua attività, e che non sono già coperti da un'altra polizza assicurativa, l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale verrà corrisposto direttamente al proprietario del bene.

L'imprenditore che ha stipulato la polizza ha l'obbligo di comunicare al proprietario l'avvenuta stipulazione. La norma specifica che l'indennizzo ricevuto deve essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o per ripristinarne la funzionalità.

Per tutelare l'imprenditore che ha sostenuto l'onere dell'assicurazione, la legge prevede che:

  • se il vincolo di destinazione dell'indennizzo al ripristino non viene rispettato dal proprietario, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma per il lucro cessante (ossia i mancati guadagni) dovuti all'interruzione dell'attività. Questo risarcimento è limitato al 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.
  • l'imprenditore gode di un privilegio sul rimborso dei premi pagati e delle spese contrattuali, nonché per le somme relative al lucro cessante.
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