Il caso concreto
La gara, interamente gestita in via telematica, aveva ad oggetto un appalto di durata quinquennale dal valore stimato di oltre otto milioni di euro, con facoltà di proroga per alcuni mesi. Alla procedura hanno preso parte soltanto due operatori economici, entrambi ammessi dopo la verifica della documentazione amministrativa.
La Commissione, nel corso delle sedute, ha attribuito i punteggi tecnici e chiesto chiarimenti sulla documentazione presentata, che sono stati forniti dai concorrenti. Nella fase finale, relativa alle offerte economiche, il raggruppamento poi risultato aggiudicatario ha consolidato il proprio vantaggio in graduatoria.
L’amministrazione ha quindi disposto l’aggiudicazione e la stipula del contratto. L’altro operatore ha impugnato l’esito davanti al TAR, denunciando violazioni dei principi di par condicio, segretezza e corretta applicazione dei criteri tecnici, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione o, in subordine, il risarcimento del danno.
Entrando nel dettaglio, vengono avanzate le seguenti censure:
- contestazione della mancata produzione della “tabella n. 1” da parte dell’aggiudicataria, ritenuta una violazione grave e tale da comportare l’esclusione dalla gara o, in subordine, l’assegnazione di punteggio nullo sul criterio B.1 relativo alle soluzioni migliorative delle derrate.
- critica all’ammissione da parte della Stazione appaltante di documentazione integrativa presentata dall’aggiudicataria in un momento successivo, ritenuta un uso illegittimo del soccorso istruttorio. Secondo la ricorrente, tale modalità (file Word/Excel senza marcatura temporale) avrebbe violato principi fondamentali come digitalizzazione, segretezza, immodificabilità dell’offerta, par condicio e fiducia.
- in via ulteriormente subordinata, si lamenta che l’aggiudicataria avrebbe dovuto ricevere un punteggio più basso (almeno 2,02 punti in meno) perché avrebbe offerto quantità di derrate superiori a quelle consentite dalle prescrizioni dei CAM, senza che la Commissione rilevasse tale anomalia.