Principio del risultato: il TAR ribadisce la centralità della sostanza sulla forma

Il TAR Lombardia (sentenza n. 2642/2025) chiarisce che, in assenza di esplicite cause di esclusione, prevale la lettura sostanziale della lex specialis sulle rigidità formali

di Redazione tecnica - 11/09/2025

Come deve essere interpretata la lex specialis quando non prevede espressamente una sanzione espulsiva? La mancata produzione di un allegato formale può comportare l’esclusione del concorrente, anche se i dati richiesti risultano comunque presenti nell’offerta? E, soprattutto, quale ruolo assume oggi il principio del risultato nelle procedure di gara regolate dal nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023)?

Principio del risultato e lex specialis: interviene il TAR

Tra le maggiori innovazioni del nuovo Codice dei contratti, i principi generali contenuti del Titolo I, Parte I, del Libro I, rappresentano probabilmente quelle sulle quali è stato necessario soffermarsi di più. Soprattutto il principio del risultato (art. 1) e quello della fiducia (art. 2) hanno già generato una copiosa giurisprudenza, alla quale si aggiunge la recente sentenza n. 2642 del 14 luglio 2025, mediante la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha affrontato una controversia relativa all’affidamento di un servizio di ristorazione scolastica.

Al centro della vicenda, la contestazione sulla mancata allegazione di una tabella tecnica da parte dell’aggiudicataria e la conseguente richiesta di esclusione avanzata dalla ricorrente. Occasione ideale per il TAR che ha ribadito un concetto già espresso dalla giustizia amministrativa: il nuovo Codice dei contratti pubblici deve essere letto alla luce del principio del risultato, che orienta l’azione amministrativa verso la tutela sostanziale dell’interesse pubblico, riducendo al minimo il peso dei formalismi non essenziali.

Nel caso di specie, il TAR ha respinto il ricorso principale del ricorrente, ritenendo infondata la censura relativa all’omessa produzione della “Tabella n. 1”. La lex specialis, infatti, non prevedeva alcuna comminatoria di esclusione per tale mancanza e i dati richiesti risultavano comunque contenuti in altri allegati dell’offerta tecnica.

© Riproduzione riservata