Referendum abrogativo 2025 e responsabilità solidale negli appalti: cosa cambia
Il quesito referendario sull’abrogazione della deroga alla responsabilità solidale negli appalti: impatti giuridici, evoluzione normativa e analisi delle ricadute operative
Il quarto quesito, previsto dal referendum dell’8-9 giugno 2025 riguarda la spinosa questione della responsabilità solidale fra appaltatori e subappaltori per ciò che attiene agli infortuni sul lavoro.
Il quarto quesito referendario
Il quesito verte sull’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 26 del d.lgs 81/2008 che prevede specifiche limitazioni in tema di responsabilità solidale per “i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Lo scopo di tale referendum, così come sostenuto dai promotori dello stesso, è quello di estendere il più possibile l’ambito di applicazione di responsabilità solidale fra gli operatori, al fine di garantire una maggiore tutela per i lavoratori, ripristinando quella che era l’originaria formulazione del comma 3 bis dell’art. 7 del d.lgs. 626/1994. Tale scopo viene perseguito abrogando l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 26 che ha introdotto una fattispecie derogatoria al principio di responsabilità solidale fra gli operatori.
Deve a tal fine rilevarsi che la responsabilità solidale, senza alcuna deroga, era già stata prevista, dall’art. 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aveva introdotto un comma 3-bis nell’art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, per i danni non indennizzati dall’INAIL.
Tuttavia, quando, nel 2008, è stato promulgato il D.lgs. 81/2008 ed è stato abrogato il precedente d.lgs. n. 626/1994, il previgente art. 7 è stato riproposto nel comma 4 dell’art. 26, introducendo però la limitazione e la deroga di cui all’ultimo periodo, oggi oggetto del quesito referendario.
Dunque, come anche rilevato dalla Corte Costituzionale, “Dalla formulazione del quesito e dall’analisi della sua incidenza sul quadro normativo si evince in modo inequivocabile la finalità di rafforzare la responsabilità solidale per i danni non indennizzati dall’INAIL o dall’IPSEMA e di ripristinarne l’originaria ampiezza, nei termini definiti dall’art. 1, comma 910, della legge n. 296 del 2006, che non contemplava limitazioni di sorta.”
La questione, così come il quesito, è assolutamente complessa: su una norma estremamente tecnica si inserisce infatti una questione sicuramente politica, legata all’evoluzione e (forse) alla distorsione del meccanismo del subappalto; il che rende ogni ragionamento sul punto insidioso.
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