Referendum abrogativo 2025 e responsabilità solidale negli appalti: cosa cambia
Il quesito referendario sull’abrogazione della deroga alla responsabilità solidale negli appalti: impatti giuridici, evoluzione normativa e analisi delle ricadute operative
Conclusioni
Tutto ciò porta all’aberrante conclusione di veder frustrato il sistema di sicurezza sul lavoro concepito del D.lgs. 81/2008. Mancando un soggetto unico che esegue le lavorazioni principali e subappalta solo quelle “speciali” e “peculiari”, tutte le lavorazioni e gli interventi oggetto dei singoli subappalti finiscono per rientrare nella previsione (rectius nella deroga) dell’ultimo periodo del comma 4: con la conseguenza di limitare, se non proprio bloccare, il sistema della responsabilità solidale.
In estrema sintesi: prima, la deroga alla responsabilità solidale di cui all’ultimo periodo del comma 4 poteva aver senso proprio perché le attività subappaltate costituivano una minoranza, caratterizzata da proprie peculiarità e specificità operative; ora, considerato che il ricorso al subappalto è notevolmente incrementato, e tutte le lavorazioni vengono di fatto subappalte, la deroga alla responsabilità solidale rischia di frustrare il senso del controllo e della responsabilità collettiva che caratterizza il sistema della sicurezza sul lavoro.
Dunque, proprio il notevole incremento del ricorso allo strumento del subappalto ha reso l’articolo 26 co. 4 inattuale, limitandone la sua efficacia e protezione: si rende pertanto necessario – ad avviso di chi scrive – una sua modifica al fine di adeguarlo alla nuova realtà del subappalto, cominciando, così come richiesto dal referendum, ad abrogare la limitazione introdotta, in quanto ormai ingiustificata e inattuale.
Naturalmente, sempre ad avviso di chi scrive, l’abrogazione di tale previsione deve costituire il primo passo di un percorso che vada ad intervenire disciplinando in modo più preciso e puntuale il fenomeno del subappalto: fenomeno che, nel bene e nel male, sta caratterizzando attualmente l’organizzazione del lavoro e lo svolgimento delle attività, ragion per cui rende necessario un intervento tecnico del legislatore. E ciò indipendentemente dall’esito del referendum dell’8-9 giugno.
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