Referendum abrogativo 2025 e responsabilità solidale negli appalti: cosa cambia
Il quesito referendario sull’abrogazione della deroga alla responsabilità solidale negli appalti: impatti giuridici, evoluzione normativa e analisi delle ricadute operative
I destinatari
Quanto ai destinatari dell’art. 26 co. 4, essi sono i cd. “imprenditori committenti”, e dunque quei soggetti che nell’ambito di un’attività di impresa appaltano o subappalta l’esecuzione di specifiche lavorazioni e interventi. Tale disposizione, pertanto, nel momento in cui contempla una responsabilità in solido per un infortunio sul lavoro, si rivolge unicamente agli appaltatori, ai subappaltatori, ai general contractor.
Conseguentemente, sono esclusi dalla specifica responsabilità in solido di cui all’art. 26, i soggetti che non operano da imprenditori, e dunque il committente privato, che appalta l’esecuzione dei lavori per un bene di sua proprietà, il committente “condominio” che appalta lavori su beni condominiali, etc..
Tale precisazione consente dunque di superare quel timore per cui, con l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 26, tutti i committenti, ivi compresi i soggetti privati, possano dover rispondere in solido per infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori.
Ciò, tuttavia, non esclude che essi possano essere considerati comunque responsabili per gli infortuni sul lavoro, in ragione delle previsioni generali di cui al Codice Civile, in particolare per via della cd. culpa in eligendo (3).
Proprio la responsabilità per la cd. culpa in eligendo rappresenta un principio pacifico nel nostro ordinamento, indipendentemente da quanto previsto dal D.lgs. 81/2008: infatti la responsabilità dei committenti (siano essi imprenditori, siano essi privati) per gli infortuni sul lavoro sussiste nel caso in cui il lavoro sia stato affidato ad un soggetto manifestamente inidonea a svolgere lo stesso in sicurezza (4).
Naturalmente, dimostrare la responsabilità per culpa in eligendo del committente o del subcommittente è sicuramente più complesso rispetto a dimostrare la responsabilità ex art. 26 del D.lgs 81/2008. Il che spiega le argomentazioni del comitato promotore del referendum secondo cui, estendendo l’ambito della responsabilità solidare fra gli operatori, essi sarebbero indotti a prestare più attenzione e cura nella scelta degli appaltatori e dei subappaltatori più affidabili circa il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Note
3. Anche in questo caso la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire "Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive" (Cass. 10588/ 2008; Cass. 36399/ 2023). Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, (ud. 15/04/2024, dep. 10/05/2024), n.12839
4. La giurisprudenza in tal senso è pacifica nel sostenere che “una corresponsabilità del committente può sorgere solo in caso di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di una riferibilità dell'evento al committente stesso per una culpa in eligendo e cioè per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità o dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi; in particolare, in materia di appalto, anche di opera pubblica, non è configurabile a carico dell'appaltante una responsabilità indiretta per fatto illecito dell'appaltatore, a meno che, in base ai patti contrattuali, l'esecuzione dei lavori all'autonomia dell'appaltatore e rimessa all'immediata ed esclusiva direzione del committente (così Cass., sez. III, sent. 29/09/2003, n. 14465; conforme Cass., sez. III, sent. 23/04/2008, n. 10588)” Cass. civile sez. III, 29/12/2023, n.36399.
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