Referendum abrogativo 2025 e responsabilità solidale negli appalti: cosa cambia
Il quesito referendario sull’abrogazione della deroga alla responsabilità solidale negli appalti: impatti giuridici, evoluzione normativa e analisi delle ricadute operative
Inquadramento normativo e ambito di applicazione dell'art. 26
Ai fini di un corretto inquadramento della questione, occorre partire perimetrando con precisione la tematica oggetto del quesito referendario individuando l’ambito di applicazione di tale disposizione, così da comprendere l’effettiva incidenza della stessa.
L’art. 26 co. 4, il cui ultimo periodo è oggetto del referendum abrogativo, è inserito all’interno del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008). Tale corpus normativo contiene un serie di disposizioni assai precise in materia di obblighi di sicurezza, misure di prevenzione e responsabilità civili e amministrativi in caso di inadempienze. Deve però precisarsi che, ove non arriva il D.lgs 81/2008, interviene la normativa generale di cui al Codice Civile: quest’ultima, dal canto suo, fissa alcuni principi e regole, che integrano e completano le disposizioni sicuramente più precise e puntuali contenute nel D.Lgs. 81/2008 (1).
Orbene, la responsabilità solidale fra gli operatori non è prevista e contemplata solo dall’art. 26 co. 4, ma trova la sua fonte anche nella normativa civilistica: conseguentemente, quella disciplinata dall’art. 26 co. 4 è solo una delle ipotesi di responsabilità solidale fra gli operatori economici nel caso di infortunio del lavoratore. La responsabilità dell’appaltatore, del subappaltatore e del committente è stata infatti più volte riconosciuta dalla giurisprudenza, non solo ai sensi dell’art. 26 co. 4, ma anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 2087 c.c. e 2055 c.c. (2): dunque l’art. 26 co. 4 non costituisce l’unico, benché mai l’ultimo, baluardo a difesa della responsabilità solidale fra gli operatori. Tuttavia, l’importanza di tale previsione così specifica (ed anche la sua forza) risiede nel fatto che disciplina in modo molto preciso e perentorio una particolare ipotesi di responsabilità solidale: il che renda la sua applicazione particolarmente efficace.
Tale precisazione consente di giungere subito ad una prima conclusione: quale che sia l’esito del referendum, e dunque sia nel caso in cui la deroga dell’ultimo periodo “sopravviva”, sia nel caso in cui detta deroga venga abrogata, la responsabilità solidale fra gli operatori permane anche alla luce della normativa generale di cui al Codice Civile. Normativa che, tuttavia, è meno stringente e meno puntuale rispetto a quella del citato art. 26, e la cui applicazione è sicuramente più complessa.
Note
1. Per quel che può interessare ai fini della presente disamina, i principi del Codice civile integrano e si affiancano al D.lgs 81/2008 per ciò che attiene agli obblighi di protezione del datore di lavoro sui propri dipendenti (art. 2087 c.c.), per ciò che attiene ai principi di responsabilità solidale fra i soggetti che con le loro condotte hanno concorso alla causazione di un danno. Proprio la giurisprudenza ha più volte affermato che “l'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire. (Cass. Civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2023, n. 375).
2. Particolarmente chiara sul punto la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., 10 gennaio 2023, n. 375 secondo cui “in linea generale, infatti, deve rileva, si che la responsabilità dell'appaltatore non solo non esclude quella del committente (Sez. 3, Sentenza n. 25758 del 15/11/2013, Rv. 629134 - 01), ma anzi quest'ultima è configurabile quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, non viene meno se non per i soli rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera (Sez. 4 penale, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01).
Invero, questa Corte ha già ritenuto (Sez. 4 penale, Sentenza n. 7188 del 10/01/2018 Ud., dep. 14/02/2018, Rv. 272221 - 01) che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro., specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Si è anche affermato (Sez. 4 penale, Sentenza n. 28728 del 22/09/2020 Ud., dep. 16/10/2020, Rv. 280049 - 01) che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico¬ professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.
Analoga la posizione delle sezioni civili di questa Corte, che hanno affermato (Sez. 3, Sentenza n. 21694 del 20/10/2011, Rv. 620243 - 01) che, in tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.
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