Referendum abrogativo 2025 e responsabilità solidale negli appalti: cosa cambia

Il quesito referendario sull’abrogazione della deroga alla responsabilità solidale negli appalti: impatti giuridici, evoluzione normativa e analisi delle ricadute operative

di Francesco Lanata' - 05/06/2025

Danni e responsabilità solidale

Altra precisazione riguarda i danni, per i quali l’art. 26 contempla una responsabilità solidale.

Tale responsabilità solidale non riguarda tutti i danni che può subire un lavoratore nello svolgimento della sua prestazione, bensì solo quelli per i quali il lavoratore “non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”: si tratta dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di ipotesi di danno biologico differenziale o danno morale-esistenziale.

La corretta comprensione di tale disposizione richiede una premessa: in caso di infortunio sul lavoro – salvo deroghe specifiche legate, ad esempio, alla tipologia del datore di lavoro – il danno viene indennizzato in prima battuta dall’INAIL (o dall’IPSEMA), sulla base di criteri e tabelle proprie di tale Ente. Il lavoratore riceve dunque un indennizzo “sicuro” e “rapido” che, tuttavia, può non corrispondere a quello per cui esso ritiene di aver diritto: pertanto, egli è legittimato ad agire direttamente verso il datore di lavoro e i committenti per ricevere il cd. danno differenziale e dunque la differenza fra quanto già percepito dall’Inail e quanto ritiene di aver diritto. Dunque, la responsabilità solidale fra gli operatori riguarda principalmente questo “danno differenziale” (oltre altre ipotesi di danno non indennizzato dall’INAIL, come può essere il danno morale). Dal canto suo, l’INAIL avrà diritto ad agire verso il datore di lavoro e gli altri soggetti responsabili in solido per la restituzione di questa somma versata al lavoratore. Occorre precisare che la responsabilità solidale del datore di lavoro e degli altri operatori nei confronti dell’INAIL si basa su regole e previsioni diverse da quelle dell’art. 26 che, pertanto, non vengono toccate dal referendum abrogativo.

Tale precisazione consente di inquadrare correttamente l’argomentazione dei promotori del referendum secondo cui, con l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 4, i lavoratori avrebbero maggiori certezze e possibilità di ricevere un risarcimento, senza correre il rischio che i soggetti responsabili possano essere incapienti. In realtà, tale rischio è in gran parte assorbito dal ruolo dell’INAIL che “paga” esso stesso l’indennizzo al lavoratore infortunato, indipendentemente dalla capienza del datore di lavoro. Conseguentemente, il rischio di incapienza tale da precludere l’ottenimento del risarcimento del danno attiene esclusivamente ad una parte (in genere, minima) di danno.  Tuttavia, è anche vero – come sostengono i promotori del referendum - che la previsione di una responsabilità solidale fra gli operatori svolge un ruolo di deterrenza e spinge tutti gli operatori ad una maggiore attenzione, proprio al fine di evitare la responsabilità solidale.

Tale rilievo consente di arrivare all’esame specifico della deroga prevista dall’ultimo periodo del comma 4, oggetto della richiesta di abrogazione mediante referendum.

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