Referendum abrogativo 2025 e responsabilità solidale negli appalti: cosa cambia

Il quesito referendario sull’abrogazione della deroga alla responsabilità solidale negli appalti: impatti giuridici, evoluzione normativa e analisi delle ricadute operative

di Francesco Lanata' - 05/06/2025

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai fini della corretta comprensione della questione, occorre una breve premessa: il sistema di sicurezza sul luogo di lavoro delineato prima dalla 626/1994 e poi dal d.lgs. 81/2008 si basa – in estrema sintesi e semplificazione - sul principio di un controllo reciproco fra gli operatori e sulla conseguente responsabilità collettiva (e dunque solidale) degli operatori: tale sistema richiede dunque un accurato coordinamento fra gli operatori e fra le misure di sicurezza da applicare.

Particolarmente significativo di tale approccio è in questo senso è il Piano di sicurezza e coordinamento, ove i singoli POS vengono tra loro coordinati e armonizzati affinché tutti i lavoratori possano operare in sicurezza e tutti, a loro volta, possano controllare il rispetto delle regole di sicurezza.

In pratica, tutti i lavoratori e tutti gli operatori sono responsabili dell’osservanza e del controllo dei sistemi e dei piani di sicurezza, che a loro volta devono essere coordinati fra loro e organizzati da un professionista responsabile.

Naturalmente, quelli che costituiscono i “rischi specifici” propri di una particolare attività, viste le loro peculiarità, non possono essere “coordinati” in modo efficace con il sistema e il piano di sicurezza generale, né tanto meno possono essere oggetto di un sistema di controllo collettivo.

A titolo esemplificativo, l’esecuzione di una specifica lavorazione, come può essere ad esempio l’attività edilizia “su fune”, è talmente specifica e soggetta a regole talmente particolari e peculiari che difficilmente può essere inserita in modo efficace in un sistema di sicurezza coordinato: in tal senso, un’attività così peculiare difficilmente può essere oggetto di controllo e di verifica da parte di soggetti non esperti di tale modalità di lavorazione.

Un tale contesto, ripetesi, rappresentato in modo “estremamente semplificato e riassuntivo”, può in astratto spiegare la deroga e la limitazione di responsabilità prevista dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 26: le lavorazioni particolari e i relativi “rischi specifici” non possono determinare una responsabilità solidale fra tutti gli operatori proprio perché, afferendo a rischi specifici, gli altri operatori non sono materialmente in grado di verificare e controllare che siano rispettate tutte le misure di sicurezza, e pertanto non possono essere considerati responsabili in solido per qualcosa rispetto al quale non hanno alcun potere di controllo e intervento.

Tuttavia, tale quadro e tale scelta normativa appare oggi inattuale e inefficace ove si consideri l’evoluzione del sistema di subappalto: il che – spoilerando le conclusioni del presente contributo – potrebbe giustificare il cambio di rotta richiesto con il referendum abrogativo.

In tal senso, è notorio che, negli ultimi anni, sia notevolmente incrementato il ricorso al sistema di subappalto: l’impresa principale esegue sempre meno lavorazioni con i propri lavoratori, preferendo subappaltare interventi più o meno specifici ad altri soggetti ed operatori. Particolarmente significativo in questo senso è lo sviluppo di figure come il general contractor che, di fatto, non esegue direttamente alcuna lavorazione, subappaltandole tutte a soggetti diversi.

© Riproduzione riservata