Il nodo ancora aperto: le tempistiche per la presentazione dell’istanza
Il tema delle tempistiche va letto con attenzione, perché è proprio qui che emerge il vero paradosso della sanatoria “dinamica”.
Occorre anzitutto chiarire che stiamo parlando delle tempistiche successive all’adozione di un’ordinanza di demolizione. Nel caso dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il legislatore ha previsto un termine certo: novanta giorni per ottemperare all’ordine oppure per presentare istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36.
Se, a fronte di un’ordinanza ex art. 31, il privato decide di non percorrere la strada della sanatoria ordinaria, ma di presentare un progetto di sanatoria condizionata ai sensi dell’art. 36-bis, il termine a sua disposizione non cambia: resta quello di novanta giorni. Non si applica, in questo caso, alcun “termine congruo”, perché quest’ultimo è previsto esclusivamente per le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 34.
Il risultato è paradossale. A fronte di un ordine di demolizione ex art. 31, il privato dispone dello stesso termine – novanta giorni – sia per presentare una sanatoria ordinaria fondata su un accertamento statico della doppia conformità, sia per elaborare e depositare un progetto di sanatoria condizionata, che richiede valutazioni tecniche ben più complesse, verifiche strutturali, urbanistiche e, talvolta, paesaggistiche.
Il problema, quindi, non è tanto la differenza tra i termini dell’art. 31 e quelli dell’art. 34, quanto il fatto che il legislatore non abbia distinto le tempistiche in funzione del tipo di sanatoria attivata. Prescindendo dall’articolo di legge a cui fa riferimento l’ordinanza di demolizione, la presentazione di un’istanza di sanatoria condizionata ex art. 36-bis avrebbe richiesto, per sua natura, un termine più ampio, proporzionato alla complessità del procedimento.
È qui che si manifesta il paradosso: lo strumento più evoluto e articolato, pensato per governare situazioni complesse e non risolvibili con un accertamento statico, è assoggettato agli stessi tempi – o a tempi addirittura più incerti – previsti per procedimenti molto più semplici. Una scelta che rischia di comprimere l’effettiva operatività della sanatoria “dinamica”.