Conclusioni
La sanatoria ex art. 36-bis rappresenta uno degli elementi di maggiore innovazione introdotti dal Salva Casa, perché rompe definitivamente con una concezione meramente dichiarativa dell’accertamento di conformità e valorizza la dimensione progettuale e procedimentale della regolarizzazione edilizia.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non si tratta di una sanatoria “minore”, ma di uno strumento autonomo, utilizzabile anche su iniziativa del privato e idoneo a governare le situazioni che non trovano soluzione nell’ambito dell’art. 36. Proprio per questo, però, emerge con forza una criticità sistemica che non può essere ignorata.
Il legislatore ha introdotto un procedimento più complesso senza adeguare in modo coerente le tempistiche per la sua attivazione. Nel caso di ordinanze ex art. 31, la presentazione di un progetto di sanatoria condizionata resta compressa nei novanta giorni previsti per la sanatoria ordinaria; nel caso di ordinanze ex art. 34, il termine è rimesso a una nozione elastica di “congruità”, affidata alla discrezionalità dell’amministrazione. In entrambi i casi, manca una scansione temporale calibrata sulla complessità dell’istituto.
È questo il vero paradosso della sanatoria “dinamica”: maggiore articolazione procedimentale, maggiore responsabilità tecnica, ma nessun reale adeguamento dei tempi. Un nodo che difficilmente potrà essere sciolto sul solo piano interpretativo e che chiama in causa il legislatore, sia in una revisione puntuale dell’attuale Testo Unico Edilizia, sia – soprattutto – nella costruzione del futuro Codice dell’edilizia e delle costruzioni.