La decisione del Consiglio di Stato
Ciò premesso, la nuova sentenza del Consiglio di Stato ha respinto l’appello e ribadito con nettezza un principio che ogni tecnico conosce bene: chi invoca la legittimità di un’opera deve esserne in grado di dimostrare l’origine.
Secondo i giudici, la documentazione prodotta dall’appellante – fotografie, testimonianze e atti notarili – non consente di affermare con certezza che i balconi fossero anteriori al 1967. E poiché la prova della data di costruzione è elemento costitutivo della pretesa, spetta al privato e non può essere riversata sull’amministrazione. Il principio di “vicinanza della prova”, richiamato in sentenza, conferma che solo chi detiene il bene può avere accesso a documenti e riscontri idonei a ricostruire la storia dell’immobile.
Non solo. Il Consiglio di Stato esclude che il decorso del tempo possa generare un legittimo affidamento. L’illecito edilizio ha natura permanente, anche a distanza di anni e il Comune conserva il potere/dovere di ripristinare la legalità urbanistica, salvo che non emerga un comportamento contraddittorio o tollerante dell’amministrazione, che in questo caso non c’è stato.
Quanto all’istanza di sanatoria presentata dal proprietario, la Corte ricorda che essa sospende solo temporaneamente l’efficacia dell’ordine di demolizione, ma non lo annulla. Se la domanda di accertamento di conformità è rigettata, l’ordinanza riacquista piena efficacia senza necessità di un nuovo provvedimento.
Infine, il Consiglio chiarisce un ulteriore aspetto operativo: la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione (c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio) prevista all’art. 33 del Testo Unico Edilizia è valutabile solo nella fase esecutiva, quando si accerti che la demolizione comprometterebbe la stabilità dell’edificio. Non è, quindi, una scelta alternativa rimessa alla discrezionalità del privato o dell’amministrazione in sede di ordine di demolizione.