Analisi tecnica
La sentenza conferma un orientamento rigoroso ma coerente con la logica del sistema edilizio.
In primo luogo, riafferma il principio secondo cui la conformità di un’opera non si presume, ma si dimostra. È un richiamo importante per i tecnici, spesso chiamati a ricostruire lo “stato legittimo” di edifici risalenti, dove la documentazione può essere frammentaria o incompleta. In questi casi, non bastano fotografie, aerofotogrammetrie (anche se su queste la giurisprudenza è abbastanza “ondivaga”) o perizie di parte: occorrono prove certe, provenienti da fonti pubbliche o documenti ufficiali.
Sul piano dell’azione amministrativa, la decisione sottolinea che il tempo non estingue il potere sanzionatorio. Non esiste, in materia edilizia, una prescrizione del potere di demolire, proprio perché l’abuso determina un illecito permanente che continua a produrre effetti.
Interessante anche il passaggio sulla sanzione pecuniaria sostitutiva: essa è concepita come extrema ratio, non come scorciatoia per evitare la demolizione. Solo un accertamento tecnico in fase esecutiva può attestare che l’intervento di ripristino pregiudicherebbe la sicurezza dell’edificio. In assenza di tale prova, la demolizione resta la regola.
In sintesi, il Consiglio di Stato conferma di voler privilegiare la certezza del diritto e la tutela dell’assetto urbanistico, rifiutando interpretazioni che possano tradursi in sanatorie di fatto.