Silenzio assenso, condono edilizio e poteri della Soprintendenza: cosa succede in Sicilia?

Il TAR Sicilia chiarisce quattro punti chiave su autorizzazione paesaggistica, condono in zona vincolata e limiti del potere repressivo della Soprintendenza

di Gianluca Oreto, Nunzio Santoro - 05/06/2025

Poteri della Soprintendenza: no alla rimessione in pristino

Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda l’annullamento dell’ordine di rimessione in pristino emesso dalla Soprintendenza contestualmente al diniego del nulla osta paesaggistico. Il TAR ribadisce un principio ormai consolidato: nei procedimenti di condono edilizio la Soprintendenza può esprimere solo un parere obbligatorio e vincolante, ma non ha poteri repressivi o sanzionatori.

Spetta infatti al Comune – unico soggetto titolato a definire il procedimento edilizio – valutare la sanabilità e, se del caso, ordinare la demolizione ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia. Il parere paesaggistico può legittimamente essere negativo e determinare l’improcedibilità dell’istanza, ma non può sostituirsi all’atto finale comunale.

Nel caso in esame, l’ordine di rimessione in pristino contenuto nel parere paesaggistico ha ecceduto i limiti della funzione consultiva, invadendo la sfera di competenza dell’amministrazione comunale. Da qui l’annullamento dell’atto nella parte eccedente.

Un chiarimento importante, che rafforza l’idea di una netta distinzione tra funzioni istruttorie e poteri decisori, soprattutto in contesti – come quello siciliano – dove il rischio di sovrapposizione istituzionale è ancora molto alto.

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