Silenzio assenso, condono edilizio e poteri della Soprintendenza: cosa succede in Sicilia?

Il TAR Sicilia chiarisce quattro punti chiave su autorizzazione paesaggistica, condono in zona vincolata e limiti del potere repressivo della Soprintendenza

di Gianluca Oreto, Nunzio Santoro - 05/06/2025

Silenzio assenso sull’autorizzazione paesaggistica: escluso anche in Sicilia

Il primo punto oggetto di contestazione era la presunta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 17/2004, per decorso del termine massimo di legge.

Il TAR ha respinto con fermezza questa impostazione, richiamando il principio – consolidato nella giurisprudenza e nella normativa statale – secondo cui il silenzio assenso non si applica nei procedimenti che coinvolgono il patrimonio culturale e paesaggistico, come stabilito dall’art. 20, comma 4 della L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia con L.R. n. 5/2011).

La norma regionale invocata dal ricorrente deve ritenersi abrogata e non può trovare nuova applicazione neppure per effetto della successiva L.R. n. 7/2019, che esclude espressamente il silenzio assenso per procedimenti ambientali o paesaggistici.

In merito, anche le Soprintendenze hanno preso consapevolezza dell’esclusione della formazione del Silenzio assenso, sia per le istanze di condono che per quelle correnti. In tal senso la nota prot. n. 9897 del 16/05/2025 inviata dalla Soprintendenza a tutti i comuni della provincia di Palermo, cui si rimanda, nella quale si prende atto della nota prot. n. 14507 del 14.04.2025 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio Tutela e acquisizioni, con la quale l’assessorato, nel condivide l’esclusione della formazione del silenzio assenso conclude: "Questa Amministrazione non ha motivo di discostarsi dalle argomentazioni contenute in quelle condivisibili sentenze alle quali si rimanda, per giusta conoscenza e norma".

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