SCIA in sanatoria e silenzio
Relativamente alla SCIA in sanatoria di cui all’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) – abrogato dopo l’upgrade della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) – appare utile ricordare che diversamente dal permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36, la normativa edilizia non prevede “direttamente” alcun effetto sul silenzio da parte dell’amministrazione.
Tale vuoto normativo ha generato in passato contenziosi e 3 orientamenti della giurisprudenza:
- secondo un primo, il silenzio sull'istanza di SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 si qualificato come quello di cui al precedente art. 36 (silenzio-rigetto);
- per un secondo, va applicata la disciplina sul silenzio assenso di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990;
- infine, un ultimo orientamento, ritiene che il procedimento si ritiene concluso favorevolmente per il privato solo in presenza di un provvedimento espresso dell'amministrazione procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di silenzio inadempimento.
Relativamente alla SCIA, l’art. 19 della Legge n. 241/1990, in realtà, non disciplina un effetto sul silenzio da parte dell’amministrazione ma solo che:
- l’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;
- per la SCIA edilizia, l’amministrazione ha 30 giorni dalla presentazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Superati i 30 giorni, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti di divieto e rimozione, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi (annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies dlla Legge n. 241/1990).
Sulla SCIA, ad avviso dello scrivente, non si può parlare di “silenzio-assenso”, né di “silenzio-rigetto”, né tanto meno di “silenzio-inadempimento”.