Conclusioni operative
La decisione del Consiglio di Stato chiarisce, una volta di più, come in materia di sanatoria edilizia non possano esservi scorciatoie interpretative. La richiesta di regolarizzazione va sempre valutata in modo integrato, sulla base di elementi documentali certi e coerenti con il quadro normativo e urbanistico vigente. In particolare:
- nessun automatismo per la SCIA in sanatoria: il decorso dei termini non determina alcun effetto abilitante. In assenza di un provvedimento espresso, non si configura silenzio-assenso, ma una semplice inerzia che non legittima l’intervento;
- il catasto non basta: anche se la documentazione catastale è anteriore al 1967, essa non è sufficiente a provare lo stato legittimo dell’immobile. La verifica deve avvenire sui titoli edilizi, unici riferimenti validi sotto il profilo urbanistico;
- l’onere della prova è in capo al privato: il principio della vicinanza della prova impone al richiedente di dimostrare in modo puntuale e documentato data, natura e legittimità dell’intervento. Il Comune è tenuto a istruire il procedimento, ma non a sostituirsi all’istante nella ricerca della documentazione mancante;
- la demolizione impedisce ogni regolarizzazione successiva: non è possibile ottenere una sanatoria – neppure parziale – su opere già oggetto di ordine di demolizione divenuto definitivo.
In sintesi, la sentenza conferma che il procedimento di accertamento di conformità resta un istituto di rigore, che non può essere banalizzato o utilizzato per eludere vincoli urbanistici e provvedimenti repressivi pregressi. Serve una strategia documentale solida, una conoscenza approfondita dei titoli edilizi pregressi e una valutazione tecnica attenta alla portata reale dell’intervento oggetto di sanatoria.