Veranda abusiva e SCIA in sanatoria: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza n. 6169/2025 conferma che l’intervento su un’opera abusiva non è sanabile neppure parzialmente: serve un titolo legittimo e un provvedimento espresso

di Gianluca Oreto - 21/07/2025

Analisi tecnica della sentenza

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha rigettato tutti i motivi di appello, seguendo una linea interpretativa coerente con il proprio orientamento consolidato.

Sul silenzio-assenso – L’appellante aveva invocato l’effetto abilitante della SCIA in sanatoria, sostenendo che, una volta trascorsi i 30 giorni senza controdeduzioni da parte del Comune, l’intervento si fosse automaticamente consolidato. Il Collegio ha chiarito che la richiesta non configurava una SCIA ma una vera e propria istanza di accertamento di conformità: in tale ipotesi, non opera il meccanismo del silenzio-assenso. Secondo il Consiglio di Stato, in assenza di un provvedimento espresso, l’inerzia della P.A. integra un silenzio inadempimento.

Sul catasto e lo stato legittimo – La documentazione catastale del 1966, pur menzionando la veranda, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrarne la legittimità. Secondo la giurisprudenza, il catasto ha esclusivo valore fiscale e non costituisce prova della regolarità urbanistica. L’Amministrazione ha agito correttamente basandosi sui titoli edilizi ufficiali, che non riportano l’esistenza della veranda.

Sull’onere della prova – Il Collegio ha confermato che la prova circa l’epoca di realizzazione e le caratteristiche dell’opera grava sul privato, in applicazione del principio di “vicinanza della prova”. Non è sufficiente evocare obblighi istruttori in capo al Comune, poiché l’accertamento di conformità presuppone la disponibilità, da parte del richiedente, di idonea documentazione probante.

Sull’ordinanza di demolizione – Il Consiglio ha ritenuto corretto il richiamo operato dal TAR all’ordinanza di demolizione emessa in precedenza. La veranda era già stata dichiarata abusiva con provvedimento definitivo e non era pertanto possibile sanare interventi successivi eseguiti su un’opera illegittima.

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