Le “tolleranze costruttive” introdotte dal cosiddetto Salva Casa si applicano anche in zona sismica e per la chiusura di una veranda? Un manufatto abusivo può essere contestato al proprietario attuale, anche se realizzato da altri? L’assoluzione penale per tenuità del fatto ha effetti sulla legittimità urbanistica dell’opera?
Sono interrogativi ricorrenti nella pratica edilizia, ai quali il TAR Sicilia ha dato risposta con la sentenza 16 aprile 2025, n. 1261, chiamato a pronunciarsi su una vicenda che intreccia profili edilizi, paesaggistici e strutturali.
Veranda in zona sismica: no all'applicazione delle tolleranze costruttive
Il caso riguarda il ricorso presentato contro un ordine di demolizione per una serie di opere considerate abusive, realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, consistenti in:
- chiusura di una veranda trasformata in cucina;
- realizzazione di un pergolato;
- alcune aperture e modifiche interne.
L’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico, fattore che rendeva ancora più stringente la necessità dei titoli abilitativi. Il proprietario aveva impugnato il provvedimento, sostenendo:
- l’anteriorità degli interventi all'apposizione del vincoli;
- la riconducibilità delle difformità alle tolleranze costruttive;
- l’illegittimità di un sopralluogo tecnico esteso ad altri locali.