Le tolleranze costruttive: un approfondimento
Per tolleranze costruttive si intendono piccole difformità tra progetto e realizzazione, che non incidono su volume, superficie o destinazione d’uso e che, per questo, non vengono considerate abusi.
La norma di riferimento è l’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) modificato da ultimo con il D.L. n. 69/2024 convertito in L. 105/2024 (“Salva Casa”).
Il decreto ha ampliato e chiarito le ipotesi di tolleranza, prevedendo:
- differenze di misura fino al 6%;
- inclusione tra le tolleranze delle difformità relative a finiture e materiali, purché non incidano su sicurezza, igiene, salubrità e decoro;
- riconoscimento come tolleranze di alcune modifiche nella distribuzione interna, quando non alterano la superficie utile complessiva o la destinazione;
- possibilità di sanare piccole discrepanze derivanti da errori di rappresentazione grafica nei progetti.
Rimane però un limite chiaro: in zona sismica, le tolleranze non operano automaticamente. Il comma 3-bis, richiede infatti l’autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale, che deve verificare la compatibilità strutturale della difformità.
Nel caso deciso dal TAR Sicilia, la chiusura della veranda non poteva essere considerata una tolleranza per due ragioni: da un lato, perché non si trattava di una variazione minima ma di una trasformazione con effetti su volumi e destinazione d’uso; dall’altro, perché mancava del tutto l’autorizzazione sismica regionale.
È quindi evidente che le tolleranze rappresentano un istituto di semplificazione limitato e circoscritto, che non può essere invocato per opere di significativa rilevanza edilizia.