Il quadro normativo
La decisione del TAR si colloca all’incrocio di tre regimi distinti, che però operano in modo cumulativo.
- Sul piano edilizio, il Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) stabilisce che le opere eseguite senza titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali, sono soggette a demolizione e ripristino (artt. 27 e 31). Si tratta di una disciplina a carattere vincolato, che non lascia margini discrezionali all’amministrazione.
- A ciò si somma la normativa antisismica, che per le zone classificate richiede la preventiva autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale (artt. 93–94–94-bis TUE). In Sicilia questo obbligo trova fondamento anche nella L. 64/1974 e nella prassi consolidata dei controlli regionali.
- In parallelo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) all’art. 146 subordina qualsiasi trasformazione di immobili sottoposti a vincolo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Il d.P.R. 31/2017 individua i casi di esclusione o di procedura semplificata, ma la chiusura di una veranda non rientra tra gli interventi liberalizzati.
Infine, il proprietario aveva invocato le tolleranze costruttive introdotte dal decreto “Salva Casa” (D.L. n. 69/2024, convertito dalla Legge n 105/2024). Tuttavia, l’art. 34-bis, comma 3-bis, TUE precisa che in zona sismica queste non operano automaticamente: è necessaria una valutazione tecnica specifica con autorizzazione regionale.