Le motivazioni del TAR
Il TAR ha quindi respinto tutte le censure del ricorrente, muovendosi lungo quattro direttrici principali.
Anzitutto, ha chiarito che l’ordine di demolizione è legittimamente rivolto all’attuale proprietario: la responsabilità urbanistica segue la titolarità del bene e non la materiale esecuzione delle opere. Solo una prova documentale certa della loro legittima anteriorità avrebbe potuto escluderla, ma nel caso di specie tale dimostrazione non è stata fornita.
Quanto al rilievo penale, il Tribunale ha ribadito l’autonomia tra i due piani: l’assoluzione per particolare tenuità del fatto non cancella l’abuso edilizio, che rimane un illecito amministrativo permanente fino alla demolizione o all’ottenimento dei titoli mancanti.
Sul versante tecnico, i giudici hanno escluso che si potesse parlare di tolleranza costruttiva. Il Salva Casa non introduce un condono generalizzato: l'art. 34-bis, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 prevede infatti, per le opere considerabili tali ma eseguite in zone sismiche, un articolato procedimento, richiedente anche l’acquisizione, previo controllo, di autorizzazione da parte dell’Ufficio tecnico regionale.
Infine, è stata ritenuta legittima l’estensione del sopralluogo a vani ulteriori rispetto a quelli indicati, poiché l’ordinanza finale del dirigente ha ratificato e fatto propri gli accertamenti svolti. Parimenti, non può parlarsi di autotutela illegittima, dato che la precedente nota comunale richiamata dal ricorrente riguardava soltanto la sostituzione degli infissi e non la chiusura della veranda.