Quadro normativo di riferimento
Per comprendere il ragionamento della Corte è utile ricordare come funzionano le garanzie civilistiche applicabili agli immobili.
L’art. 1490 c.c. impone al venditore di consegnare un bene esente da vizi che ne compromettano l’uso normale. L’art. 1495 c.c. disciplina i termini di denuncia dei vizi, chiarendo che essi decorrono dalla consegna: prima non può esistere alcuna accettazione, né formale né implicita.
Accanto a questa disciplina si colloca l’art. 1669 c.c., che affronta i difetti più gravi, quelli che incidono su solidità, sicurezza e funzionalità dell’opera. È la norma che estende per dieci anni la responsabilità del costruttore, riconoscendo che la qualità dell’edificio dipende anche da come è stato progettato.
Qui si inserisce il punto cruciale: il progetto non è un elemento accessorio. È parte integrante dell’obbligazione del costruttore. Se è sbagliato, genera responsabilità esattamente come un’opera mal eseguita.
A questo si aggiunge un altro principio chiave: la garanzia decorre dalla consegna e non può essere anticipata. Le visite in cantiere non valgono come accettazione: prima della consegna l’acquirente non ha strumenti per valutare la funzionalità complessiva dell’opera.