Vizi costruttivi e scelte progettuali: la Cassazione chiarisce differenze, responsabilità e diritti dell’acquirente

La Cassazione (ordinanza n. 17028/2025) chiarisce i confini tra vizi costruttivi ed errori progettuali, definendo quando l’acquirente può far valere le garanzie ex artt. 1490 e 1669 c.c.

di Redazione tecnica - 27/11/2025

Principi espressi dalla sentenza

La Cassazione interviene per riportare ordine, affermando che l’impostazione della Corte d’Appello non regge.

Primo: il costruttore-venditore deve garantire non solo un’opera eseguita a regola d’arte, ma anche progettata a regola d’arte. Un difetto può nascere tanto nel progetto quanto nella sua esecuzione, e in entrambi i casi rientra nella responsabilità ex art. 1669 c.c.

Secondo: la conoscenza del progetto non equivale a conoscenza dei difetti che emergeranno in fase esecutiva. Il progetto descrive un’intenzione, non gli effetti reali che l’opera genererà una volta completata.

La Corte lo dice chiaramente: “…non è idonea a determinare accettazione dell’intervento la semplice conoscenza… delle caratteristiche previste per l’intervento edificatorio”. L’accettazione del progetto non è mai accettazione dei vizi.

Terzo: la garanzia decorre solo dalla consegna. Prima non esiste alcuna base giuridica per ritenere che l’acquirente abbia accettato vizi, né palesi né occulti.

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