Principi espressi dalla sentenza
La Cassazione interviene per riportare ordine, affermando che l’impostazione della Corte d’Appello non regge.
Primo: il costruttore-venditore deve garantire non solo un’opera eseguita a regola d’arte, ma anche progettata a regola d’arte. Un difetto può nascere tanto nel progetto quanto nella sua esecuzione, e in entrambi i casi rientra nella responsabilità ex art. 1669 c.c.
Secondo: la conoscenza del progetto non equivale a conoscenza dei difetti che emergeranno in fase esecutiva. Il progetto descrive un’intenzione, non gli effetti reali che l’opera genererà una volta completata.
La Corte lo dice chiaramente: “…non è idonea a determinare accettazione dell’intervento la semplice conoscenza… delle caratteristiche previste per l’intervento edificatorio”. L’accettazione del progetto non è mai accettazione dei vizi.
Terzo: la garanzia decorre solo dalla consegna. Prima non esiste alcuna base giuridica per ritenere che l’acquirente abbia accettato vizi, né palesi né occulti.