Condono edilizio in area vincolata: niente sanatoria per gli abusi maggiori
Cosa dice il Consiglio di Stato su condono edilizio in zona vincolata, tolleranze costruttive e art. 36-bis del Testo Unico Edilizia? Analisi della sentenza del Consiglio di Stato n. 3593/2025.
Terzo condono edilizio e vincoli
La vicenda oggetto del nuovo intervento dei giudici di Palazzo Spada riguarda quattro dinieghi di condono edilizio adottati per altrettanti abusi realizzati su un complesso commerciale sito in area plurivincolata. Gli interventi – tra cui ampliamenti significativi e un locale tecnico – erano stati oggetto di istanza di condono ex d.l. n. 269/2003 (c.d. “terzo condono”).
Secondo la giurisprudenza consolidata, le opere realizzate in zona vincolata possono essere condonate solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- siano anteriori al vincolo;
- siano conformi urbanisticamente;
- si tratti di interventi minori (es. manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo);
- sia stato acquisito il parere dell’Autorità preposta al vincolo.
In caso di abusi “maggiori”, cioè quelli che comportano aumento di volume o superficie, la sanatoria è sempre esclusa, indipendentemente dal tipo di vincolo (assoluto o relativo)
Tra le altre cose, infatti, l’art. 32, comma 27, del D.L. n. 269/2003 dispone che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 28 aprile 2025, n. 3593INDICE
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