Condono edilizio in area vincolata: niente sanatoria per gli abusi maggiori
Cosa dice il Consiglio di Stato su condono edilizio in zona vincolata, tolleranze costruttive e art. 36-bis del Testo Unico Edilizia? Analisi della sentenza del Consiglio di Stato n. 3593/2025.
Tolleranze costruttive: quando si applicano e quando no
Dopo la conferma di 3 delle 4 istanze di condono edilizio sulla base degli incrementi di volume in area vincolata, il Consiglio di Stato si è soffermato sulla doglianza secondo cui l’aumento di superficie dissentito con il quarto diniego (ampliamento di un capannone preesistente destinato ad attività commerciale) avrebbe dimensioni modeste complessivamente inferiori rispetto al 2% del capannone originariamente assentito.
I giudici hanno confermato che a nulla vale l’argomentazione della “modesta entità” dell’ampliamento: la soglia del 2% prevista per le tolleranze di cui all’art. 34-bis TUE si applica solo in presenza di un permesso di costruire preesistente. In questo caso, l’intervento era su un immobile già condonato, quindi il margine di tolleranza non è applicabile.
In primo luogo perché il limite del 2% previsto dall’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 riguarda soltanto le c.d. “tolleranze di cantiere” rinvenienti dal mancato rispetto di misure progettuali previste da un permesso edilizio previamente rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001; nel caso di specie, invece, l’ampliamento abusivo non è stato effettuato su un capannone preventivamente assistito da un permesso edilizio, bensì su un capannone che era stato – esso stesso – oggetto di condono (risulta ex actis, invero, che il capannone abusivo era stato condonato nel 1998).
In secondo luogo perché l’abuso in questione non può essere completamente svincolato e separato dagli altri due abusi realizzati nello stesso luogo, bensì va considerato congiuntamente ad essi, ciò in ossequio al consolidato insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui “la valutazione dell’abuso edilizio dev’essere conseguita tenendo conto dell’immobile o del complesso immobiliare nella sua interezza, in quanto il frazionamento dei singoli interventi non consentirebbe di avere una visione totale dell’impatto che l’opera produce sull’assetto territoriale”.
La valutazione globale dei tre abusi in contestazione consente sicuramente di superare il limite del 2%.
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Sentenza Consiglio di Stato 28 aprile 2025, n. 3593INDICE
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