Chiarimento interpretativo
Per gli interventi realizzati su edifici di qualsiasi categoria catastale in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, la percentuale di contributo a fondo perduto può raggiungere il 100% della spesa prevista.
Pur se non ribadito esplicitamente dalle Regole Applicative se non nell’omnicomprensiva spiegazione presente nel paragrafo 3.3 citato (“Gli ETS non economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano … l’intensità … degli incentivi”), in prima lettura sembrava che anche gli ETS non economici che avessero avuto la disponibilità di edifici nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti sarebbero rientrati a pieno titolo nelle agevolazioni previste per le PA e avrebbero ottenuto il contributo fino al 100% della spesa sostenuta.
In realtà, le Regole Applicative hanno chiarito due aspetti fondamentali:
- mentre ai sensi dell’art. 11, comma 2 del DM 7 agosto 2025 è previsto che l’incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili per gli “interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati”, nelle Regole Applicative del 19 dicembre 2025, al paragrafo 4.2, che richiama l’articolo su menzionato, si fa riferimento ad “interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi”, lasciando fuori gioco i titolari di altro diritto reale o personale di godimento. In sostanza, per “edifici di comuni” il legislatore ha inteso “edifici di proprietà di comuni”, correggendo impropriamente un’omissione nel decreto;
- dall’interpretazione letterale del paragrafo 4.2 delle Regole Applicative discende che gli ETS non economici non sono ammessi agli incentivi nella misura massima del 100% nonostante abbiano la proprietà dell’edificio, in quanto non vengono nominati nella norma specifica nonostante la loro assimilazione alle PA.
Anche l’ulteriore previsione dell’art. 11 comma 2 del DM 7 agosto 2025 secondo cui l’incentivo spetta nella misura massima del 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dal numero di abitanti del Comune dove è ubicato l’edificio, non include gli ETS non economici in assenza di esplicito riferimento nelle Regole Applicative.
Tuttavia, gli ETS non economici possono ottenere l’incentivo nella misura massima del 100% della spesa nel caso in cui siano utilizzatori di un edificio di proprietà di un comune con meno di 15.000 abitanti per lo svolgimento di attività di carattere pubblico sociale e servizi di interesse collettivo oppure nel caso in cui siano utilizzatori di un edificio pubblico con destinazione scuola o ospedale.
Nel primo caso, il titolo da cui risulti che l’ETS non economico utilizza l’immobile di proprietà comunale e del quale si ha la disponibilità (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione, l’accordo per la gestione dell’attività di interesse generale, il contratto di locazione, ecc.) per svolgere una o più attività o servizi di interesse generale prestati a favore della comunità locale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività turistico-ricreative (impianti sportivi, teatri, musei), educative e scolastiche (scuole, biblioteche, asili nido), sanitarie o para-sanitarie (farmacie comunali, centri di assistenza sanitaria di base), sociali e assistenziali (servizi per minori, disabili o anziani), attività di tutela della sicurezza e del decoro urbano (servizi di polizia locale e manutenzione degli spazi pubblici), deve essere allegato nella richiesta di accesso all’incentivo.