Demolizione e ricostruzione su area di sedime diversa: svolta del CGARS sulla ristrutturazione edilizia
Il CGARS amplia la portata degli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di demolizione e ricostruzione. Ricostruire su area distinta non è più vietato. Ecco cosa cambia
Nessuna assimilazione alla “nuova costruzione”
Una delle questioni cruciali è evitare che questa ampia lettura della ristrutturazione edilizia annulli la distinzione rispetto alla “nuova costruzione” (art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001).
Il CGARS ha chiarito che tale rischio non sussiste, in quanto la ristrutturazione edilizia presuppone comunque la demolizione di un edificio preesistente. Il bilanciamento tra demolizione e ricostruzione evita dunque di configurare un intervento che consumi nuovo suolo in senso assoluto.
Inoltre, la ricostruzione su area diversa resta subordinata al rispetto:
- delle capacità edificatorie del nuovo lotto:
- dell’eventuale regolamento comunale sulla cessione di cubatura.
Nel caso di specie, il CGARS ha verificato che il regolamento del Comune consentiva la cessione tra aree omogenee distanti fino a 1500 metri (e nel caso concreto la distanza tra area di origine e area di destinazione era ben inferiore).
Documenti Allegati
Sentenza C.G.A. Regione Siciliana 3 giugno 2025, n. 422IL NOTIZIOMETRO