Demolizione e ricostruzione su area di sedime diversa: svolta del CGARS sulla ristrutturazione edilizia

Il CGARS amplia la portata degli interventi di ristrutturazione edilizia in caso di demolizione e ricostruzione. Ricostruire su area distinta non è più vietato. Ecco cosa cambia

di Gianluca Oreto - 13/06/2025

Nessuna assimilazione alla “nuova costruzione”

Una delle questioni cruciali è evitare che questa ampia lettura della ristrutturazione edilizia annulli la distinzione rispetto alla “nuova costruzione” (art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001).

Il CGARS ha chiarito che tale rischio non sussiste, in quanto la ristrutturazione edilizia presuppone comunque la demolizione di un edificio preesistente. Il bilanciamento tra demolizione e ricostruzione evita dunque di configurare un intervento che consumi nuovo suolo in senso assoluto.

Inoltre, la ricostruzione su area diversa resta subordinata al rispetto:

  • delle capacità edificatorie del nuovo lotto:
  • dell’eventuale regolamento comunale sulla cessione di cubatura.

Nel caso di specie, il CGARS ha verificato che il regolamento del Comune consentiva la cessione tra aree omogenee distanti fino a 1500 metri (e nel caso concreto la distanza tra area di origine e area di destinazione era ben inferiore).

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