Demolizione e ricostruzione: gli effetti dell’errata qualificazione dell’intervento
Il TAR Lombardia chiarisce i limiti della ristrutturazione edilizia e definisce il criterio della continuità costruttiva in caso di demolizione e ricostruzione
I limiti della ristrutturazione demoricostruttiva
Il TAR ha ribadito che, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del TUE, la ristrutturazione edilizia può includere interventi con modifica di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, ma solo se l’edificio ricostruito mantiene un legame oggettivo con il fabbricato originario.
Non è sufficiente la sola presenza di un edificio preesistente: la ristrutturazione richiede la conservazione di caratteristiche fondamentali – come volume, sagoma, articolazione spaziale – che consentano di riconoscere l’intervento come evoluzione dell’esistente, e non come creazione ex novo.
Quando, invece, il risultato finale è un organismo edilizio completamente nuovo, diverso per forma, posizione e dimensione, non si può più parlare di ristrutturazione: ci si trova di fronte a una nuova costruzione, con tutte le conseguenze che ne derivano.
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Sentenza TAR Lombardia 1 aprile 2025, n. 1133IL NOTIZIOMETRO